Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo III
Art. 47
Limiti di applicazione
In vigore dal 20 giu 1982
Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da specifiche norme di legge che abbiano per destinatari le Università.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-47