Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo III
Art. 54
Trattativa privata
In vigore dal 29 lug 1982
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando l'asta o la licitazione non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara;
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
4) per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;
5) per l'acquisto e la locazione di immobili;
6) quando trattasi di forniture o lavori di importo non superiore a lire 40 milioni;
7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre.
I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-54