Art. 54 · Trattativa privata
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 54

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Trattativa privata

In vigore dal 29 lug 1982
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso: 1) quando l'asta o la licitazione non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara; 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire; 5) per l'acquisto e la locazione di immobili; 6) quando trattasi di forniture o lavori di importo non superiore a lire 40 milioni; 7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre. I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

Le tue annotazioni

Pro

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