Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo III
Art. 55
Stipulazione e approvazione dei contratti
In vigore dal 29 lug 1982
L'Università dà comunicazione della aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.
Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il rettore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.
L'Università provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell' Università o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
Un funzionario di carriera amministrativa, deve essere delegato con decreto rettorale, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria e ad assistere alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.
Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformità della legge notarile e di quella del repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-55