Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo III
Art. 57
Cauzione
In vigore dal 20 giu 1982
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-57