Art. 57 · Cauzione
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 57

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Cauzione

In vigore dal 20 giu 1982
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-57