Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 62

Esecuzione dei lavori in economia

In vigore dal 29 lug 1982
I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Università; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-62

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Art. 62 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Esecuzione dei lavori in economia | Portale Normativo