Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo II
Art. 65
Anticipazione di fondi agli istituti
In vigore dal 29 lug 1982
Il consiglio di amministrazione può deliberare l'anticipazione di fondi agli istituti nel limite massimo del 40 per cento della somma complessiva stanziata e disponibile per ciascuna voce di bilancio, con possibilità di reintegro durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
La gestione dei fondi su anticipazione può essere concessa dal consiglio di amministrazione su espressa richiesta del direttore di istituto da effettuarsi entro e non oltre il 30 novembre antecedente l'inizio dell'esercizio finanziario. I pagamenti devono essere effettuati secondo quanto indicato nel successivo .
La somma anticipata viene resa disponibile per ogni voce di bilancio dall'amministrazione universitaria, comunicata al direttore di istituto e accreditata su un sottoconto aperto presso la banca cassiere, intestato all'istituto medesimo.
n nominativo e la firma autografa del direttore di istituto, nonché dell'eventuale delegato, nell'ipotesi di cui al successivo , ultimo comma, autenticata dal rettore, sono comunicati alla banca cassiere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-65