Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo II
Art. 69
Disponibilità dei fondi
In vigore dal 20 giu 1982
Gli istituti possono disporre dei seguenti fondi:
1) dotazione ordinaria di funzionamento;
2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;
3) assegnazioni per la ricerca scientifica;
4) tasse, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato versati dagli studenti;
5) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
7) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
8) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del consiglio di amministrazione all'attività dello istituto.
I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'Università, sono gestiti dall'amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun istituto.
Le spese sui fondi variabili possono essere pagate solo nei limiti degli importi delle riscossioni effettuate.
È fatto in ogni caso divieto agli istituti di ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente titolo:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-69