Art. 69 · Disponibilità dei fondi
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 69

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Disponibilità dei fondi

In vigore dal 20 giu 1982
Gli istituti possono disporre dei seguenti fondi: 1) dotazione ordinaria di funzionamento; 2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie; 3) assegnazioni per la ricerca scientifica; 4) tasse, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato versati dagli studenti; 5) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità; 6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza; 7) quote di proventi per prestazioni a pagamento; 8) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del consiglio di amministrazione all'attività dello istituto. I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'Università, sono gestiti dall'amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun istituto. Le spese sui fondi variabili possono essere pagate solo nei limiti degli importi delle riscossioni effettuate. È fatto in ogni caso divieto agli istituti di ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente titolo:
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