Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo II
Art. 74
Spese per pubblicazioni
In vigore dal 29 lug 1982
Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell' istituto possono essere sostenute sui fondi dell'istituto medesimo con le seguenti modalità:
a) tutte le spese per pubblicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio d'istituto;
b) le pubblicazioni devono riportare la denominazione della Università, quella dell'istituto, l'autore ed il titolo;
c) per le pubblicazioni librarie destinate alla vendita si procede mediante contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione e firmato dal rettore.
Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con la annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso 5 esemplari sono iscritti nell'inventario dell'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-74