Art. 74 · Spese per pubblicazioni
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 74

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Spese per pubblicazioni

In vigore dal 29 lug 1982
Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell' istituto possono essere sostenute sui fondi dell'istituto medesimo con le seguenti modalità: a) tutte le spese per pubblicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio d'istituto; b) le pubblicazioni devono riportare la denominazione della Università, quella dell'istituto, l'autore ed il titolo; c) per le pubblicazioni librarie destinate alla vendita si procede mediante contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione e firmato dal rettore. Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con la annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso 5 esemplari sono iscritti nell'inventario dell'istituto.

Le tue annotazioni

Pro

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