Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo III
Art. 77
Disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento
In vigore dal 29 lug 1982
Gli istituti che effettuano analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze per conto di enti o privati, sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
a) tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal consiglio d'amministrazione, su proposta dei direttori d'istituto, sentito il consiglio d'istituto;
b) ogni istituto deve avere in consegna un bollettario per annotare i pagamenti effettuati dai terzi qualora il servizio reso dia luogo a pagamento diretto all'istituto stesso; la bolletta ha valore e caratteristica di fattura commerciale sottoscritta dal direttore dell'istituto e soggetta a regime fiscale suo proprio. I bollettari rilasciati con numerazione annuale progressiva vanno preventivamente vidimati dal direttore amministrativo o da un suo delegato.
Di ciascuno di essi il direttore amministrativo deve indicare il numero dei fogli.
Ogni bolletta ha un originale, da rilasciare all'utente del servizio, una copia che resta fissa al bollettario, una seconda copia da allegare alla richiesta di reversale da trasmettere all'ufficio ragioneria;
c) il direttore dell'istituto provvederà a versare entro il termine massimo di dieci giorni l'importo all'istituto di credito cassiere dell'Università, richiedendo subito la relativa reversale di incasso; in detta ipotesi l'istituto cassiere non può ricusare la esazione delle somme senza la preventiva emissione della reversale;
d) i bollettari devono essere trasmessi quando esauriti e comunque a fine anno all'ufficio di ragioneria per il riscontro contabile, e sono conservati negli atti di archivi;
e) i risultati delle analisi, prove ecc. sono rimessi direttamente al richiedente e firmati dal direttore d'istituto
f) ogni istituto deve avere un registro nel quale vanno trascritte le notizie richieste dalla normativa vigente;
g) il direttore d'istituto deve rilasciare ai terzi che ne abbiano diritto certificati concernenti notizie dedotte dall'apposito registro;
h) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo la normativa vigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-77