Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo V

Art. 82

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

In vigore dal 29 lug 1982
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. Il bilancio di previsione del dipartimento è formulato in termini finanziari di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Il bilancio di previsione, redatto in conformità all'allegato I, viene trasmesso al consiglio di amministrazione, a cura del direttore del dipartimento, per essere allegato al bilancio dell'Università, entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio di dipartimento. Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio stesso.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-82

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Art. 82 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Esercizio finanziario e bilancio di previsione | Portale Normativo