Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo V

Art. 83

Fondi del dipartimento

In vigore dal 29 lug 1982
I dipartimenti possono disporre dei seguenti fondi: 1) dotazione ordinaria di funzionamento; 2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarle; 3) assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature; 4) tasse per iscrizione a scuole o corsi istituiti presso il dipartimentstesso, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato; 5) contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità; 6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza; 7) quote di proventi per prestazioni a pagamento; 8) interessi attivi maturati sul c/c bancario del dipartimento; 9) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del consiglio di amministrazione all'attività del dipartimento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-83

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Art. 83 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Fondi del dipartimento | Portale Normativo