Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo II
Art. 67
Direttore di istituto
In vigore dal 29 lug 1982
Il direttore dell'istituto è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto stesso, anche se concernente la attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
Il direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento dell'istituto e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nell'istituto stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti.
Il direttore di istituto designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-67