Art. 67 · Direttore di istituto
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 67

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Direttore di istituto

In vigore dal 29 lug 1982
Il direttore dell'istituto è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto stesso, anche se concernente la attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori. Il direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento dell'istituto e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nell'istituto stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti. Il direttore di istituto designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-67