Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo IV
Art. 64
Assegnazioni per attività di ricerca
In vigore dal 20 giu 1982
Le assegnazioni concernenti l'attività di ricerca a singoli docenti o ricercatori sono incluse fra quelle di cui al successivo , punto 3). Tuttavia la utilizzazione dei relativi fondi non è assoggettata alla preventiva autorizzazione del consiglio di istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-64