Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo IV
Art. 63
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 1982
Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti gli istituti scientifici anche se denominati seminari, laboratori, cliniche.
Alla stessa disciplina sono sottoposti i centri, i servizi, le scuole e i corsi comunque denominati, nonché le biblioteche; per queste ultime le singole Università potranno, nella loro autonomia regolamentare, introdurre quegli adeguamenti che, fermo restando il modello organizzativo-contabile disciplinato dal presente titolo, il rendano strettamente indispensabili per la particolare natura della gestione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-63