Art. 56 · Collaudo dei lavori e delle forniture
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo III

Art. 56

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Collaudo dei lavori e delle forniture

In vigore dal 29 lug 1982
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio di amministrazione. Sia l'individuazione che la nomina del collaudatore potrà essere diversamente disciplinata dalle singole Università. Se l' importo dei lavori i lavori di manutenzione e delle forniture non superi, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, è sufficiente l' attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione.

Le tue annotazioni

Pro

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