RegolamentoTitolo IV

Art. 22

Timbro professionale

In vigore dal 24 lug 1981
Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità stabilite dall'. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui si è trasferito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-22

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Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Timbro professionale | Portale Normativo