Regolamento›Titolo VI
Art. 27
Trattazione del ricorso
In vigore dal 24 lug 1981
Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.
Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende, prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-27