RegolamentoTitolo VIII

Art. 31

Notificazioni e comunicazioni

In vigore dal 24 lug 1981
Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'. Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-31

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Art. 31 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Notificazioni e comunicazioni | Portale Normativo