Art. 1
In vigore dal 24 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;
Decreta:
Articolo unico
È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - SARTI - REVIGLIO - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-rd-1