Art. 1

In vigore dal 24 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Articolo unico È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1981 PERTINI FORLANI - SARTI - REVIGLIO - BARTOLOMEI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1981 Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 9
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