RegolamentoTitolo VIII

Art. 32

Formazione del nuovo albo

In vigore dal 24 lug 1981
Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato. L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge. Il Ministro di grazia e giustizia SARTI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-32

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Art. 32 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Formazione del nuovo albo | Portale Normativo