RegolamentoTitolo II

Art. 3

Assemblea degli iscritti

In vigore dal 24 lug 1981
L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per la assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dello avviso di cui al comma che precede. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio. Nel caso di impedimento odi assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto. Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-3

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