RegolamentoTitolo II

Art. 7

Votazione

In vigore dal 26 ago 2005
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-7

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Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Votazione | Portale Normativo