Regolamento›Titolo II
Art. 12
Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione
In vigore dal 24 lug 1981
Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio.
Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-12