RegolamentoTitolo III

Art. 17

Riunioni e convegni

In vigore dal 24 lug 1981
Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall' del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-17

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