RegolamentoTitolo IV

Art. 19

Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti

In vigore dal 24 lug 1981
Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali. In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate all'art. 33, ultimo comma, della legge. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-19

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Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti | Portale Normativo