RegolamentoTitolo IV

Art. 21

Tessera di riconoscimento

In vigore dal 24 lug 1981
Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dello iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell' della legge 7 gennaio 1976, n. 3. La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-21

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Art. 21 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Tessera di riconoscimento | Portale Normativo