RegolamentoTitolo IV

Art. 20

Reiscrizione

In vigore dal 24 lug 1981
Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell', primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-20

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Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Reiscrizione | Portale Normativo