RegolamentoTitolo V

Art. 23

Sospensione dall'esercizio professionale

In vigore dal 24 lug 1981
La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-23

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Art. 23 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Sospensione dall'esercizio professionale | Portale Normativo