RegolamentoTitolo V

Art. 25

Invito a comparire

In vigore dal 24 lug 1981
L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere: 1) le generalità dell'incolpato; 2) la menzione circostanziata degli addebiti; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà procedute in sua assenza; 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti; 5) la data e la sottoscrizione del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Invito a comparire | Portale Normativo