Regolamento›Titolo V
Art. 25
25 / 32Invito a comparire
In vigore dal 24 lug 1981
L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:
1) le generalità dell'incolpato;
2) la menzione circostanziata degli addebiti;
3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà procedute in sua assenza;
4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;
5) la data e la sottoscrizione del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-25