RegolamentoTitolo II

Art. 14

Riunioni e convegni

In vigore dal 24 lug 1981
Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-14

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Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Riunioni e convegni | Portale Normativo