RegolamentoTitolo II

Art. 9

Scrutinio

In vigore dal 26 ago 2005
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-9

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Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. — Scrutinio | Portale Normativo