Regolamento›Titolo II
Art. 9
Scrutinio
In vigore dal 26 ago 2005
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.
Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-9