Art. 9 · Scrutinio
RegolamentoTitolo II

Art. 9

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Scrutinio

In vigore dal 26 ago 2005
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-9