Art. 14 · Riunioni e convegni
RegolamentoTitolo II

Art. 14

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Riunioni e convegni

In vigore dal 24 lug 1981
Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-14