Art. 12 · Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione
RegolamentoTitolo II

Art. 12

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Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione

In vigore dal 24 lug 1981
Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-30;350#art-r-12