Art. 8

Procedure per i pagamenti da effettuarsi all'estero

In vigore dal 22 ott 1980
Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti , lettera a), 4 e 5, nonché ai rimborsi parziali di cui all' avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente accreditati dal Ministero della Sanità, al quale sono trasmessi i relativi rendiconti. Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero della sanità provvede al pagamento del saldo dei rimborsi di cui all' o di quelli previsti dall', con mandati diretti a favore degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano al momento del pagamento ovvero al loro domicilio, se nel frattempo sono rientrati in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo