Art. 12
Funzioni attribuite ai comuni
In vigore dal 22 ott 1980
Salvo quanto previsto dal presente decreto le funzioni in atto esercitate, ai fini dell'assistenza sanitaria ai lavoratori all'estero, dalle sedi periferiche dell'INAM e dalle altre gestioni mutualistiche soppresse sono delegate ai comuni, che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali in base a direttive emanate dal Ministero della sanità, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
Alle unità sanitarie locali spetta il compito di assicurare ai soggetti di cui all', che rientrano definitivamente o temporaneamente dall'estero, l'immediata erogazione dell'assistenza sanitaria nel territorio nazionale, nonché agli stranieri l'assistenza sanitaria nei limiti previsti dalle convenzioni e dalle direttive di cui al primo comma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-12