Art. 7

Procedure per l'assistenza indiretta

In vigore dal 22 ott 1980
Nei casi di cui all', lettera b), del presente decreto, le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero per prestazioni sanitarie sono ad essi rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti i livelli stabiliti ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sempre che tali spese siano da ritenersi congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del luogo, tenuto conto delle possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali. Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle rappresentanze diplomatiche e consolari entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore. I capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, riferiscono telegraficamente in ordine alla domanda di rimborso al Ministero della sanità e per i soggetti di cui all', lettera B), anche al Ministero degli affari esteri e su autorizzazione di massima del Ministero della sanità dispongono per il pagamento in loco nella misura pari alla metà dell'importo complessivo. La domanda con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma è trasmessa nel contempo al Ministero della sanità. In caso di domanda tardiva o di mancata autorizzazione di massima, l'autorità consolare trasmette la domanda al Ministero della sanità, con il motivato parere, oltre che a termini del precedente comma, anche in ordine all'ammissibilità della domanda. Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura più ridotta, l'eventuale recupero totale o parziale dell'acconto, ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo. Nel caso di lavoratori, occupati all'estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia, i quali fruiscano delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per l'interessato e per i familiari avanti diritto sono anticipate dall'impresa e successivamente rimborsate alla stessa dallo Stato nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-7

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