Art. 4
Assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea e di altri Stati con i quali siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria.
In vigore dal 22 ott 1980
Il Ministero della sanità subentra all'INAM ed alle altre gestioni mutualistiche soppresse in tutti i rapporti con le istituzioni estere che forniscono prestazioni assistenziali per malattia, infortuni e cura della maternità ai soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell', in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia.
I soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell' che operano nel territorio degli Stati membri della C.E.E. - ed i loro familiari aventi diritto - fruiscono del sistema di assistenza vigente nell'ambito della Comunità europea per i lavoratori dipendenti.
Il Ministero della sanità agisce di intesa con il Ministero degli affari esteri e, ove occorra, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanità provvede all'assistenza in Italia dei lavoratori stranieri e loro familiari in regime di reciprocità, nonché a rimborsare alle istituzioni estere le spese sostenute per l'assistenza ai lavoratori italiani che, nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali richiamati al primo comma, non siano a carico delle istituzioni stesse.
Il Ministero medesimo cura inoltre le procedure dirette ad ottenere dalle predette istituzioni il rimborso delle spese sostenute dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza ai lavoratori italiani o stranieri ed ai loro familiari, il cui onere sia a carico delle istituzioni stesse.
Ai fini dei rimborsi di cui ai commi precedenti, presso il Ministero della sanità è istituito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un conto di debito e credito per ciascuna delle istituzioni straniere interessate.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per la tenuta dei predetti conti, per il deposito dei relativi fondi in apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma e per i relativi movimenti in entrata ed in uscita.
Le modalità per l'erogazione dell'assistenza in Italia ai soggetti di cui all' ed ai lavoratori stranieri e loro familiari, nel quadro del regime comunitario e dei regimi convenzionali di cui al primo comma, come pure le modalità per il rimborso delle relative spese alle unità sanitarie locali, per il tramite delle regioni, sono disciplinate con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-4