Art. 6
Trasferimento dell'infermo
In vigore dal 22 ott 1980
Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una località estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti, sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell' dall'autorità consolare competente, sentito il Ministero della sanità, o nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell' dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanità, ovvero nei casi di eccezionale gravità e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio.
Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilità per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-6