Art. 5

Assistenza nel territorio di altri Stati

In vigore dal 22 ott 1980
Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate all', ai quali non si applichino il regime comunitario ovvero altri regimi convenzionali i Ministeri della sanità e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa al fine di ottenere che gli interessati vengano assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese dello Stato italiano sempre che le prestazioni da erogare rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale. L'assistenza, nel territorio degli Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, è di norma assicurata mediante convenzioni con istituti o enti pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano con proprie strutture l'assistenza in tutto il territorio di uno o più Stati. Qualora non sia possibile la stipula delle convenzioni di cui al comma precedente, l'assistenza è assicurata mediante convenzioni con istituti pubblici assistenziali dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati riconosciuti dallo Stato locale e che siano in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale. Le convenzioni di cui ai commi precedenti sono stipulate dal capo della rappresentanza diplomatica accreditato presso lo Stato in cui l'istituto abbia la sede principale, ovvero, nel caso che l'istituto abbia sede anche in Italia, dal Ministro della sanità o da un suo delegato, ovvero dai capi delle rappresentanze consolari competenti. La stipulazione è effettuata a trattativa privata e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio di Stato, sulla base di uno schema di massima da approvarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Nello schema sono previsti, tra l'altro: 1) i criteri per la determinazione della quota capitaria media da corrispondere all'istituzione contraente, rispettivamente per assistenza medica generica e specialistica, per giornate di degenza ospedaliera, per cure di maternità, per trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi anche specialistici a livello extra ospedaliero, per somministrazione diretta di farmaci e per prestazioni idrotermali o protesiche; 2) la possibilità di usufruire, laddove previste dai regimi locali di sicurezza sociale e allorquando esistano strutture idonee, di visite biennali consistenti in indagini diagnostiche da indicare nello schema anche in relazione alle condizioni geosanitarie locali, nonché tenendo conto delle indicazioni della legge di piano sanitario relative agli interventi di medicina preventiva; 3) le modalità per tenere costantemente aggiornata l'istituzione contraente sui livelli di prestazioni, che debbono essere garantiti, ferme restando, a carico dell'assistito, le spese per prestazioni che superino i livelli stessi; 4) la facoltà dell'autorità italiana di recedere, in qualsiasi momento e senza indennizzi, dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle prestazioni stesse; 5) l'impegno della istituzione contraente di provvedere, previa autorizzazione ed a spese dell'autorità italiana, al trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese stesso, d'Italia o di un Paese terzo, quando ricorra la necessità di prestazioni altamente specializzate, che non sia possibile ottenere sul posto; 6) le modalità per i pagamenti all'istituzione contraente; 7) la clausola di tacito rinnovo della convenzione, salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi precedenti la data di scadenza. Per l'accertamento di congruità e dell'idoneità dell'istituto o ente prescelto e per le successive verifiche le autorità diplomatiche e consolari predette possono richiedere la collaborazione del Ministero della sanità. L'approvazione delle singole convenzioni compete al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-5

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