Art. 11
Contributi per l'assistenza
In vigore dal 22 ott 1980
Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e della sanità, sono previste le specifiche modalità per il versamento dei contributi da parte dei soggetti di cui all', lettera A), per i quali non sia già prevista dalle leggi vigenti l'iscrizione obbligatoria ad un istituto mutualistico pubblico e non sia applicabile il sistema previsto dal quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per far fronte ai maggiori oneri che lo Stato sostiene per l'assistenza all'estero dei dipendenti di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia, le imprese stesse sono tenute al versamento di contributi aggiuntivi, determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro.
Con la stessa procedura possono essere previste forme di compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse dovuti.
Restano salve, per i familiari in Italia dei lavoratori italiani in Svizzera e per i lavoratori frontalieri ivi occupati ed i loro familiari, le norme previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 302, con gli adattamenti derivanti dalla soppressione delle gestioni assistenziali dell'INAM e delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.
A tali adattamenti si provvede con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-11