Art. 13

Riconoscimento dell'attività medica a favore dei lavoratori italiani all'estero

In vigore dal 22 ott 1980
Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero, è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978). — Riconoscimento dell'attività medica a favore dei lavoratori italiani all'estero | Portale Normativo