Art. 13 · Riconoscimento dell'attività medica a favore dei lavoratori italiani all'estero

Art. 13

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Riconoscimento dell'attività medica a favore dei lavoratori italiani all'estero

In vigore dal 22 ott 1980
Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero, è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;618#art-13