Titolo II
Art. 27
In vigore dal 30 nov 1980
È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-27